Obblighi di pubblicazione concernenti l\'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all\'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all\'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilita\' dei dati, dell\'organizzazione dell\'amministrazione, mediante l\'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
Esercita le seguenti funzioni e competenze, riportando funzionalmente al Presidente ed al Segretario Generale, rispetto al quale opera in posizione di staff: