Obblighi di pubblicazione concernenti l\'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all\'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all\'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilita\' dei dati, dell\'organizzazione dell\'amministrazione, mediante l\'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
Esercita le seguenti funzioni e competenze, riportando al Segretario Generale:
Per la natura ed i contenuti della struttura, il titolare della Direzione potrà esercitare le iniziative di competenza anche presso altra sede oltre quella centrale, avvalendosi di una risorsa appartenente al personale delle Aree non dirigenziali, allo scopo individuato d’intesa con la Direzione Risorse Umane ed Affari Generali, senza ulteriori costi o oneri aggiuntivi del personale per l’Ente.