Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
COMUNICAZIONE DEL 7 FEBBRAIO
Si comunica che, con delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente del 24 gennaio 2023, è stata disposta la revoca dei seguenti concorsi:
concorso pubblico per titoli ed esami a n. 235 posti in Area C, livello economico C1– profilo amministrativo
concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti in Area C, livello economico C1- profilo politiche del turismo e di turismo nel settore automotive
concorso pubblico per titoli ed esami a n. 4 posti in Area C, livello economico C1 – profilo web comunication e social media
concorso pubblico per titoli ed esami a n. 63 posti in Area B – livello economico B1
Con riferimento alla revoca delle procedure concorsuali, si precisa che NON era prevista, ai fini della partecipazione, alcuna TASSA DI ISCRIZIONE e pertanto non è dovuto alcun rimborso.