Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Presidente Deliberazione n. 8272 del 5 febbraio 2025

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 8272
Struttura responsabile: Direzione Presidenza e Segreteria Generale
Data del provvedimento: 05-02-2025

Allegati

File con estensione pdf Allegato: deliberazione_n_8272_del_50225.pdf
(Pubblicato il 12/02/2025 - Aggiornato il 12/02/2025 - 390 kb - pdf)
Contenuto creato il 12-02-2025 aggiornato al 12-02-2025
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