Provvedimenti

Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Presidente Deliberazione n. 7909 del 25 giugno 2018

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 7909
Struttura responsabile: Direzione Presidenza e Segreteria Generale
Data del provvedimento: 25-06-2018

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Deliberazione n. 7909 del 25 giugno 2018.pdf
(Pubblicato il 02/08/2018 - Aggiornato il 02/08/2018 - 360 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: RELAZIONE PERFORMANCE 2017 vers. finale x Presidente 21 giugno da pubblicare (1).pdf
(Pubblicato il 02/08/2018 - Aggiornato il 02/08/2018 - 2879 kb - pdf)
Contenuto creato il 02-08-2018 aggiornato al 03-08-2018
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