La normativa

L' art. 172 del Codice della strada stabilisce che è obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, sui sedili anteriori e posteriori, usare le cinture per gli adulti e, per i bambini di statura inferiore a 1,50 m. sistemi di ritenuta omologati ed adeguati al loro peso.
Il conducente risponde del mancato uso dei sistemi di sicurezza da parte del passeggero dell' auto se il passeggero è minore di età e se non è presente sul veicolo chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Il conducente che permette ai passeggeri, specie se minorenni, di viaggiare senza cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi.
Il mancato rispetto della norma comporta l' applicazione di una sanzione pecuniaria e la sottrazione di punti dalla patente.
La legge prevede tuttavia delle eccezioni che riguardano il trasporto in taxi e auto a noleggio con conducente, dove i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta se collocati sul sedile posteriore ed accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni. Sui veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare, mentre quelli di più di tre anni possono viaggiare su un sedile anteriore solo se di statura superiore a 1,50 metri.
Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, forze armate, addetti ai servizi antincendio e sanitari in caso di intervento di emergenza, istruttori di guida, addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte, conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti in servizio nei centri abitati.
In base a certificazione medica, con durata indicata e simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE sono esentate anche:

  • le persone affette da patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all'uso delle cinture;
  • le donne in stato di gravidanza in condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture.

La legge non prevede nessuna esenzione "automatica" e non fornisce nemmeno, in nessuna parte, un elenco di "patologie" o di "condizioni particolari".