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Il DU è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) nel quale sono annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico.
In alcuni casi il DU non può essere stampato contestualmente alla presentazione della pratica. La invitiamo a rivolgersi presso il Punto STA dove è stata evasa l'ultima pratica sul veicolo per richiedere la stampa del Documento Unico, qualora il punto STA dove ha effettuato l'ultima pratica fosse un Ufficio Provinciale ACI PRA, potrà ritirare il Documento Unico senza necessità di prenotazione. Le ricordiamo che il Documento Unico non è consultabile on -line su i sistemi ACI in quanto è una documentazione cartacea
IL DU è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione nel quale sono annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico. Il DU viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).
Come per la carta di circolazione, il DU è il documento necessario per la circolazione del veicolo che il conducente deve sempre portare a bordo del mezzo per poter circolare e non è consultabile on -line su i sistemi ACI in quanto è una documentazione cartacea
Potrai consultare il CDPD online tramite quattro differenti modalità:
L'Attestazione di presentazione formalità viene emessa a fronte della presentazione della formalità al PRA.
Essa riporta in modo riepilogativo gli importi versati per la pratica ed i codici di accesso che potrai inserire in un’apposita sezione del sito ACI per la visualizzazione del tuo Certificato di Proprietà Digitale. L’Attestazione ti viene rilasciata dal PRA o da uno STA abilitato, a cui ti sei eventualmente rivolto per espletare la tua pratica.
ATTENZIONE : questo documento non è il tuo CDPD.
Per poter visualizzare correttamente il CDPD, sul sito ACI ti verrà richiesto di inserire i 22 caratteri che compongono il codice di accesso riportato in grassetto sull’Attestazione, rispettando maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali (presta attenzione ai trattini e underscore); clicca infine sul tasto rosso "Premi per procedere". Una volta visualizzata la ricevuta di presentazione formalità, potrai visualizzare il CDPD cliccando nel link "Visualizza il Certificato di Proprietà Digitale" che compare nella parte alta della videata in cui si visualizza l’Attestazione: inserisci qui il tuo codice di accesso sopra descritto.
Il QR Code è un codice a barre evoluto, di forma quadrata, inserito nell’"Attestazione di presentazione formalità" che, scansionato da una applicazione installata sul tuo smartphone o tablet, ti porterà direttamente alla visualizzazione del Certificato di Proprietà Digitale.
Accedi al Servizio di consultazione sul sito ACI tramite l’apposito link ACI e inserisci l’ID CDPD presente in fondo alla copia cartacea che ti è stata consegnata.
ATTENZIONE: il CDPD cartaceo non è originale, ma una copia valida solo ai fini della consultazione.
Accedi al Servizio di consultazione sul sito ACI tramite l’apposito link e digita manualmente il codice riportato nell’Attestazione, composto dai 22 caratteri, rispettando maiuscole, minuscole, numeri, caratteri speciali (presta attenzione ai trattini e underscore) , clicca il tasto rosso “Premi per visualizzare il certificato” e visualizza il tuo CDPD. In alternativa puoi scaricare sul tuo dispositivo mobile (smartphone/tablet) la nuova App “ACI Space”, disponibile negli store IOS ed Android. Ultimando le fasi di registrazione, potrai accedere non solo al tuo CdP digitale, ma anche ad una serie di servizi a te dedicati, descritti sul sito ACI. Puoi accedere da qui.
Se visualizzi una pagina bianca (vuota) sotto la dicitura "Di seguito è possibile consultare il Certificato di Proprietà Digitale del proprio veicolo", il problema potrebbe dipendere dal browser internet che stai utilizzando, o da una errata e/o mancante installazione di Adobe Reader.
Ti consigliamo di verificare tale software o di provare ad utilizzare un browser diverso.
Dopo che hai visualizzato online l'Attestazione di presentazione formalità, che già possiedi anche in formato cartaceo, per poter visionare il CDPD devi cliccare sul link "Visualizza il Certificato di Proprietà Digitale" che si trova in alto a sinistra della pagina.
Il CDPD è un PDF autentico, che può essere scaricato e conservato come file, in qualsiasi momento. La sua stampa non è necessaria poiché non può essere utilizzata come certificazione o come nota di richiesta per una successiva formalità da presentare al PRA. Quando sarà necessario trascrivere o annotare una qualsiasi formalità successiva (vedi, ad esempio i casi di perdita di possesso, demolizione, esportazione, trasferimento di proprietà, etc..), dovrai necessariamente rivolgerti ad un Ufficio PRA o ad uno STA abilitato, per poter espletare la pratica o per richiedere la sola materializzazione del CDPD (ciò nel caso in cui per un passaggio di proprietà tu preferisca effettuare l'autentica di firma in Comune o presso un altro STA).
Come disposto dal d.lgs. 82/2005 e d.lgs. 235/2010, le Pubbliche Amministrazioni devono realizzare le opportune procedure informatiche ai fini della dematerializzazione dei processi e sostituire i documenti cartacei con documenti digitali. L'ACI si è subito attivata per agire in conformità del citato d.lgs, tramite il Progetto Semplific@uto, cercando di ottimizzare la gestione delle pratiche auto di competenza PRA offrendo vantaggi ai cittadini-automobilisti.
Potrai pertanto avere a disposizione il certificato di proprietà sempre online, visualizzandolo anche tramite uno smartphone o tablet. Noterai che su di esso è apposta una dicitura filigranata "Valido solo ai fini della consultazione" perché qualsiasi riproduzione cartacea, oltre che non necessaria, non costituisce Titolo originale e non potrà essere esibita come certificazione, essendo il documento originale conservato negli archivi del PRA.
Infatti, quando sarà necessario trascrivere o annotare una qualsiasi formalità successiva (vedi, ad esempio i casi di perdita di possesso, demolizione, esportazione, trasferimento di proprietà, etc..) dovrai necessariamente rivolgerti ad un Ufficio PRA o ad uno STA abilitato, per poter espletare la pratica o per richiedere la sola materializzazione del CDPD (ciò nel caso in cui per un passaggio di proprietà tu preferisca effettuare l'autentica di firma in Comune o presso un altro STA).
Il CDPD, essendo digitale, non può essere smarrito perché è conservato negli archivi informatici di ACI PRA. Se hai smarrito l’Attestazione di presentazione formalità puoi recarti presso il PRA o presso uno STA abilitato, dove hai effettuato la pratica, per richiederne la ristampa gratuita. Ma non preoccuparti, potrai sempre visualizzare il tuo CdP digitale anche senza Attestazione, scaricando sul tuo dispositivo mobile (cellulare/tablet) la nuova App "ACI Space", disponibile negli store IOS ed Android. Ultimando le fasi di registrazione, puoi accedere non solo al tuo CdP digitale, ma ad una serie di servizi a te dedicati, descritti sul sito ACI al presente link.
Nel caso in cui anche dopo la lettura delle FAQ non elimini la tua problematica, puoi inviarci una email a cdpdigitale@aci.it. Per meglio identificarti, ti chiediamo di riportare, nel corpo della e-mail, il codice di accesso riportato nell’Attestazione di presentazione formalità e la targa del veicolo. Per semplificare potrai scansionare l’Attestazione ed inviarcela in allegato.
Se hai riscontrato questo errore potresti aver:
Se hai riscontrato questo errore potresti aver:
Se hai riscontrato questo errore potresti aver:
L’informazione che "i dati sono in attesa di conferma" si ha quando la documentazione presentata non è ancora consolidata sul sistema PRA.
Per la conferma dei dati sarà necessario attendere qualche giorno rispetto alla presentazione della pratica.
Per eventuali ulteriori informazioni sulle tempistiche per il consolidamento della pratica, ti consigliamo di contattare l’Ufficio PRA o lo STA abilitato, presso il quale ti sei rivolto per espletare la pratica.
Il Certificato di Proprietà che stai visualizzando online è valido anche se nell’archivio PRA sono presenti delle formalità successive che hanno variato alcuni dati, senza il rilascio di un nuovo CDPD.
Per avere maggiori informazioni in merito ti consigliamo di rivolgerti all’Ufficio PRA o lo STA abilitato, presso il quale ti sei rivolto per espletare la pratica.
Il Certificato di Proprietà Digitale al quale stai cercando di accedere non può più essere visualizzato online essendo stata trascritta nella archivi PRA una nuova formalità che ha prodotto un nuovo Certificato di Proprietà Digitale.
Per avere maggiori informazioni in merito, ti consigliamo di rivolgerti presso l’Ufficio PRA o lo STA abilitato, presso il quale ti sei rivolto per espletare la pratica.
Gli utenti con particolari impostazioni locali di sicurezza potrebbero non riuscire a visualizzare correttamente la parte interattiva del servizio.
Alcuni sistemi di sicurezza (es.: personal firewall, anti virus con filtro per la navigazione web) possono bloccare alcuni script (applet java, active x..) contenuti nelle pagine dei siti web, non rendendo fruibile la consultazione di particolari pagine.
In questi casi è solitamente possibile configurare il firewall (o software analogo) in modo da considerare come "trusted", sicuro, un dominio (es.: www.aci.it).
Per questo ed altri problemi tecnici di fruizione del sito ACI è a disposizione l'indirizzo e-mail webmaster@aci.it
Al fine di fornire un'assistenza puntuale a chi dovesse comunque riscontrare problemi, si invita a comunicare la configurazione del computer utilizzato per accedere al servizio:
- tipo e versione di sistema operativo
- tipo e versione di browser
- tipo e versione di eventuali personal firewall o sistemi di sicurezza locali
- tipo di accesso ad internet (modem, rete locale con server proxy, altro)
Espresse in "Euro per km", sono le spese sostenute per l'utilizzo di un veicolo, riferite ad alcuni valori standard di percorrenza annua. Il costo d'esercizio si compone di varie voci, sulle quali la percorrenza annua incide in modo diverso. Il costo d'esercizio può essere standard se tiene conto dei valori predeterminati dall'ACI per le singole voci, oppure personalizzato se i valori di alcuni parametri (vedi faq 10) sono modificati per adattarli alle realtà dei singoli utilizzatori.
Di solito i costi chilometrici di esercizio sono utilizzati per rimborsare il dipendente (o il professionista) che faccia uso del proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Possono inoltre servire a comparare l'economicità di diversi modelli di veicoli: l'applicazione a tutti i modelli degli stessi criteri di calcolo garantisce l'oggettività del confronto.
La pubblicazione, su CD-ROM, dei costi chilometrici di esercizio è aggiornata 2 volte l’anno, indicativamente a marzo e a settembre; sul sito web si trovano gli importi aggiornati in tempo reale.
Le voci comprese nei costi chilometrici di esercizio sono le seguenti:
Per ognuna di queste voci è applicata una metodologia che è possibile consultare nella nota metodologica (file PDF, 50 KB)
La percorrenza media annua dei veicoli costituisce un fattore di rilevante importanza, in quanto il costo complessivo d'esercizio varia in funzione di essa. Con tale parametro si intende il numero di chilometri effettuati nel corso dell'anno dal veicolo, indipendentemente dall'uso, comprensivi quindi sia dell'uso personale sia dell'uso lavorativo.
Nel caso di rimborso per viaggi di lavoro occasionali o ricorrenti con auto del dipendente, individuato l'importo (in euro/km) corrispondente alla percorrenza totale, questo andrà moltiplicato per il numero di chilometri percorsi per motivi lavorativi.
I costi chilometrici consentono di calcolare qualsiasi percorrenza media annua. E' sufficiente dividere il TOTALE dei costi non proporzionali per la percorrenza desiderata; il risultato va sommato al TOTALE dei costi proporzionali. Precisiamo che il calcolo va effettuato manualmente, non consentendo il software variazioni su alcun parametro relativo al calcolo del costo chilometrico.
I criteri per l'inserimento dei veicoli nelle tabelle dei costi chilometrici di esercizio - nell'impossibilità di prevedere tutti i modelli in tutte le versioni di tutte le Case - si basano principalmente sulla loro diffusione a livello nazionale.
Sono circa 15.000 i modelli attualmente inseriti in archivio, tra autovetture (in produzione e fuori produzione), autofurgoni e motocicli.
L'ACI – Area Professionale Statistica, per veicoli di recentissima produzione o comunque non presenti su Internet, può fornire il calcolo del costo d'esercizio, nei limiti in cui sono disponibili i dati informativi su cui si basa l'elaborazione. Si può quindi inviare la richiesta, tramite il seguente link, allegando una fotocopia della "parte tecnica" della carta di circolazione (quella dove sono riportate le caratteristiche tecniche del veicolo). Non saranno tuttavia prese in considerazione richieste che possono trovare soddisfacente risposta attraverso la consultazione su modelli assai simili, o che differiscono per caratteristiche scarsamente influenti (tipo carrozzeria, dotazioni tecniche di marginale valore ecc.).
Le elaborazioni personalizzate dei costi chilometrici di esercizio, per i veicoli presenti nelle pagine web ACI, sono possibili solo per alcuni parametri: Assicurazione RCA, prezzo dei carburanti, alimentazione e percorrenza media annua. Queste possono essere richieste all’Automobile Club Provinciale più vicino (i recapiti sono presenti sul sito alla voce "Automobile Club d'Italia/Sedi e di punti di servizio"), verificando preventivamente la disponibilità del servizio. In caso negativo l’elaborazione si può richiedere all’Area Professionale Statistica (vedi faq 9).
Per avere un risultato che fosse facilmente applicabile in generale (pur nella notevole variabilità sia dei costi degli impianti che dei consumi di carburante), si è fatto riferimento a dei valori medi, ottenuti personalizzando il costo chilometrico, a 15.000 km annui, per vari modelli di autovetture riferiti ai segmenti B, C e D; i risultati sono i seguenti:
GPL |
METANO |
|
---|---|---|
SEGMENTO B |
-9% |
-14% |
SEGMENTO C |
-7% |
-11% |
SEGMENTO D |
-6% |
-10% |
Sono disponibili anche i costi di esercizio di un piccolo campione di autofurgoni. Per elaborare, invece, il costo chilometrico per “veicoli industriali pesanti” (autocarri merci oltre 3,5 tonn. o trattori stradali) sarà necessario effettuare un calcolo personalizzato da richiedere all'Area Statistica, tramite il seguente link, inviando la fotocopia della carta di circolazione e annotando anche il prezzo di listino del mezzo e l'importo del premio assicurativo RCA.
E' possibile richiedere a pagamento la pubblicazione "Costi analitici d'esercizio" edito dall'Automobile Club d'Italia, presso gli Automobile Club Provinciali. E' opportuno prendere prima contatto telefonico con l'AC per accertarsi in merito alla disponibilità della pubblicazione e delle modallità di acquisto stabilite dall'AC della propria provincia. I riferimenti degli Automobile Club sono disponibili su http://www.aci.it/
Qualora l'Automobile Club Provinciale non possa fornire il servizio si prega di contattare l'Area Professionale Statistica tramite il seguente link.
La tabella dei "fringe benefits" si applica quando il veicolo è di proprietà aziendale ed è concesso in uso al dipendente anche per fini privati. I valori della tabella misurano forfetariamente l'incremento di reddito derivante da questa possibilità.
I "costi di esercizio" si applicano invece ad altre ipotesi, tra le quali quelle indicate alla faq 3.
L’autocertificazione è una forma di semplificazione che facilita la vita amministrativa del cittadino, il quale, quando deve svolgere una pratica o richiedere un servizio ad una amministrazione, non è più obbligato a presentare i certificati. Al posto di questi ultimi infatti può presentare una “autodichiarazione” che sostituisce in via definitiva il certificato.
Le norme che riguardano la documentazione amministrativa sono raccolte in un Testo Unico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, aggiornato dalla legge n. 183/2011).
La legge prevede due diverse tipologie di “autocertificazioni”: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Si possono attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione:
Per attestare tutti gli altri stati, qualità personali e fatti si può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può riguardare anche gli stati, le qualità personali e i fatti di terzi, che sono direttamente conosciuti dal dichiarante, ma deve essere resa sempre nell’interesse di quest’ultimo.
E’ importante ricordare che i dati relativi al nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza che risultano da un documento di identità o di riconoscimento possono essere attestati anche attraverso l’esibizione del documento. Quindi per questi dati non è necessaria l’autocertificazione ma è sufficiente presentare il documento di identità/riconoscimento che viene fotocopiato e acquisito agli atti. Il documento deve essere in corso di validità; se invece è scaduto l’interessato può esibirlo ugualmente ma deve dichiarare in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Solo pochi certificati non possono essere sostituiti con un’autocertificazione: si tratta esattamente dei certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
Per questo motivo, quando è prevista la presentazione di una documentazione medica (es. assenza dal lavoro per malattia), si deve produrre obbligatoriamente il certificato medico.
Possono presentare dichiarazioni sostitutive sia i cittadini italiani che i cittadini dell’Unione Europea (questi ultimi quindi possono usare l'autocertificazione esattamente come i cittadini italiani).
Invece i cittadini dei paesi extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà possono essere presentate in carta semplice agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, che devono accettarle obbligatoriamente.
Nei confronti invece dei soggetti privati, l’autocertificazione è possibile solo se il privato al quale va presentata la dichiarazione, vi consente. Dunque i privati (es. banche) possono ma non hanno l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive.
Le autocertificazioni sostituiscono in via definitiva il corrispondente certificato ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Le amministrazioni devono predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive. Nei moduli deve essere previsto il richiamo alle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiera dall'articolo 76 D.P.R. n. 445/2000, e deve essere contenuta anche l'informativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. n. 196/2003.
I cittadini hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare l’apposita modulistica messa a loro disposizione dalle amministrazioni.
No: è sufficiente che la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto oppure che la dichiarazione, già compilata e firmata, sia accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità.
Il dipendente addetto che rifiuta di accettare una dichiarazione sostitutiva, nonostante vi siano tutti i presupposti per accoglierla, commette una violazione dei doveri d’ufficio. Nessun operatore pubblico quindi può pretendere la presentazione di certificati o di documenti in tutti i casi in cui la legge consente che vengano sostituiti da semplici autodichiarazioni.
Con l’autocertificazione il cittadino è agevolato perché non deve più procurarsi i certificati presso i vari sportelli delle pubbliche amministrazioni: ha però la responsabilità di rendere sempre dichiarazioni il cui contenuto sia veritiero.
Dal canto loro le amministrazioni devono obbligatoriamente effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
Se emerge una semplice irregolarità od omissione il funzionario competente a ricevere la documentazione né dà notizia all’interessato e lo invita a sanarla.
Se invece risulta una dichiarazione falsa scattano, a carico del cittadino, due pesanti conseguenze: la responsabilità penale e la revoca dell’eventuale beneficio derivato dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.